Art. 4
Misure in caso di mancata conformità
In vigore dal 18 feb 2013
Misure in caso di mancata conformità
Se dai controlli fitosanitari di cui all’ emerge che i requisiti di cui all’allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/CE non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell’allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all’articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva.
Storico versioni
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