Art. 2 · Sorveglianza

Art. 2

Sorveglianza

In vigore dal 18 feb 2013
Sorveglianza 1.   Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto a vigilanza doganale ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (3) e alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE. I prodotti specificati possono essere vincolati a uno dei regimi doganali di cui all’, paragrafo 16, lettere a), d), e), f), e g), del regolamento (CEE) n. 2913/92 solo se le formalità di cui all’ sono state espletate. 2.   Gli organismi ufficiali responsabili possono prescrivere l’obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche per gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all’ufficio doganale del punto di entrata e all’organismo ufficiale del punto di entrata dell’imminente arrivo dei prodotti specificati non appena ne siano a conoscenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:92:oj#art-2