Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 feb 2013
La decisione 2010/800/PESC è così modificata: 1) l' è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, I beni e le tecnologie indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato istituito a norma del punto 12 dell'UNSCR 1718 (2006) ("comitato delle sanzioni") conformemente al paragrafo 8, lettera a), punto ii), dell'UNSCR 1718 (2006) e al punto 5, lettera b), dell'UNSCR 2087 (2013), che potrebbero contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa;"; b) al paragrafo 1 è aggiunto il punto seguente: "d) talune componenti chiave del settore dei missili balistici, quali determinati tipi di alluminio utilizzati nei sistemi legati ai missili balistici. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti coperti dalla presente disposizione."; c) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e alle tecnologie di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero per la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi, assistenza o servizi di intermediazione, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo nell'RPDC o destinati ad essere utilizzati nell'RPDC;"; 2) sono inseriti gli articoli seguenti: "Articolo 1 bis Sono vietati la vendita, l'acquisto, il trasporto o l'intermediazione - diretti o indiretti - di oro e metalli preziosi e di diamanti a, da o per conto di governo dell'RPDC, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale dell'RPDC, nonché a, da o per conto di persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da essi possedute o controllate. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti coperti dalla presente disposizione. Articolo 1 ter È vietata la consegna di banconote e monete dell'RPDC recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell'RPDC o a suo beneficio. Articolo 2 bis Sono vietati la vendita o l'acquisto diretti o indiretti, nonché l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche dell'RPDC emesse dopo l'entrata in vigore della presente decisione verso o da governo dell'RPDC, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, Banca centrale dell'RPDC o banche domiciliate nell'RPDC o succursali e filiali, all'interno o al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nell'RPDC o enti finanziari non domiciliati nell'RPDC né rientranti nella giurisdizione degli Stati membri, ma controllati da persone ed entità domiciliate nell'RPDC, nonché persone ed entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate."; 3) l' è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: "d) alle persone che non figurano nell'allegato I, II o III che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura all'RPDC o dall'RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencati nell'allegato IIIA."; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1, lettere b), c) e d), allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto nell'RPDC."; c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: "9.   Nei casi in cui lo Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, II, III o IIIA, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone per cui è rilasciata."; d) è aggiunto il paragrafo seguente: "10.   Gli Stati membri vigilano e limitano l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone che lavorano per conto o sotto la direzione di persone o entità designate elencate nell'allegato I."; 4) all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: "d) dalle persone ed entità che non figurano nell'allegato I, II o III che sono coinvolte, anche mediante la prestazione di servizi finanziari, nella fornitura all'RPDC o dall'RPDC di armi e materiale correlato di tutti i tipi, o di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi dell'RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, elencati nell'allegato IIIA."; 5) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 6 bis 1.   È vietata l'apertura di nuove succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche dell'RPDC nel territorio degli Stati membri, nonché la creazione di nuove imprese in partecipazione o l'acquisizione di diritti di proprietà da parte di banche dell'RPDC, inclusa la Banca centrale dell'RPDC, sue succursali e filiali e altri enti finanziari di cui all'articolo 6, con banche sotto la giurisdizione degli Stati membri. 2.   È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza o filiali nell'RPDC ad istituzioni finanziarie ubicate nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione."; 6) l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente: "5.   Nei casi in cui è effettuata l’ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri sequestrano e distruggono i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione ai sensi della presente decisione in conformità del punto 14 dell'UNSCR 1874 (2009) e del punto 8 dell'UNSCR 2087 (2013)."; 7) è inserito l'articolo seguente: "Articolo 8 bis Non è concesso alcun diritto, inclusi i diritti a fini di risarcimento o indennizzo o altro diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2008) e 2087 (2013), comprese le misure dell'Unione o di qualsiasi Stato membro adottate in attuazione delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza, richieste da tale attuazione o ad essa connesse, o le misure contemplate dalla presente decisione, nei confronti delle persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III o IIIA, o nei confronti di qualsiasi altra persona o entità nell'RPDC, compresi il governo dell'RPDC, i suoi enti, le sue entità giuridiche e agenzie pubblici, o di qualsiasi persona o entità che avanza diritti tramite o a favore di tali persone o entità."; 8) l'articolo 9, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III e IIIA e adotta le relative modifiche."; 9) l'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: "2.   Qualora decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all', paragrafo 1, lettere b), c) e d), il Consiglio modifica di conseguenza gli allegati II, III o IIIA."; 10) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 1.   Gli allegati I, II, III e IIIA riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. 2.   Gli allegati I, II, III e IIIA riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. Riguardo alle persone tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato I è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni."; 11) l'articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: "3.   Le misure di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi con riguardo alle persone o entità interessate se il Consiglio stabilisce, in conformità della procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che le condizioni necessarie alla loro applicazione non sono più soddisfatte.".
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