Art. 1
Approvazione
In vigore dal 8 feb 2013
Approvazione
1. Sono approvati i piani di campionamento presentati rispettivamente il 5 ottobre 2012, 5 aprile 2012 e 20 aprile 2012 da Bulgaria, Lettonia e Svezia ai fini dell’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. È approvato il piano di campionamento presentato il 27 settembre 2012 dai Paesi Bassi per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Tale piano di campionamento sostituisce il piano di campionamento presentato dai Paesi Bassi il 18 gennaio 2012 e approvato con la decisione di esecuzione 2012/474/UE.
3. Sono approvati i piani di campionamento presentati rispettivamente il 14 giugno 2012 e il 20 aprile 2012 dalla Slovenia e dalla Svezia per la pesatura dei prodotti della pesca a bordo del peschereccio, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4. È approvato il piano di controllo presentato il 14 settembre 2012 dalla Francia per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di tale Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
5. È approvato il programma di controllo comune presentato il 14 settembre 2012 dalla Francia e dall’Irlanda per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto in una destinazione situata sul territorio di un altro Stato membro, di cui all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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