Art. 2
In vigore dal 5 feb 2013
1. Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE:
a)
la ricapitalizzazione di Bayerische Landesbank per un importo pari a 10 miliardi di EUR da parte dello Stato libero di Baviera,
b)
la garanzia second loss concessa a Bayerische Landesbank dallo Stato libero di Baviera sotto forma di copertura del rischio per un importo pari a 4,8 miliardi di EUR,
c)
le garanzie di liquidità concesse a Bayerische Landesbank dalla Germania per un ammontare di 15 miliardi di EUR,
d)
la garanzia concessa a Bayerische Landesbank dall'Austria per il finanziamento di un importo pari a 2,638 miliardi di EUR, e
e)
il trasferimento di capitale dello Stato libero di Baviera presso Bayerische Landesbodenkreditanstalt a Bayerische Landesbank per un importo pari a 1 miliardo di EUR.
2. Le misure di aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato interno in considerazione degli impegni esposti negli allegati I e III e alle condizioni di cui all'allegato II.
Storico versioni
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