Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 feb 2013
1.   Le seguenti misure costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE: a) la ricapitalizzazione di Bayerische Landesbank per un importo pari a 10 miliardi di EUR da parte dello Stato libero di Baviera, b) la garanzia second loss concessa a Bayerische Landesbank dallo Stato libero di Baviera sotto forma di copertura del rischio per un importo pari a 4,8 miliardi di EUR, c) le garanzie di liquidità concesse a Bayerische Landesbank dalla Germania per un ammontare di 15 miliardi di EUR, d) la garanzia concessa a Bayerische Landesbank dall'Austria per il finanziamento di un importo pari a 2,638 miliardi di EUR, e e) il trasferimento di capitale dello Stato libero di Baviera presso Bayerische Landesbodenkreditanstalt a Bayerische Landesbank per un importo pari a 1 miliardo di EUR. 2.   Le misure di aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato interno in considerazione degli impegni esposti negli allegati I e III e alle condizioni di cui all'allegato II.
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