Art. 1
In vigore dal 4 feb 2013
All’ della decisione 2009/719/CE, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1, lettera a), dal 1o gennaio 2013 gli Stati membri elencati nell’allegato possono decidere di non sottoporre al test gli animali della subpopolazione di cui alla suddetta lettera.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:76:oj#art-1