Art. 1
In vigore dal 31 gen 2013
L’articolo 5 della decisione 2011/72/CE è sostituito dal seguente:
"Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2014. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2013:72(1):oj#art-1