Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 gen 2013
L’articolo 5 della decisione 2011/72/CE è sostituito dal seguente: "Articolo 5 La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2014. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:72(1):oj#art-1