Art. 1
In vigore dal 22 gen 2013
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Regno del Belgio è autorizzato a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 25 000 EUR.
Il Regno del Belgio è autorizzato ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.
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