Art. 1 · Missione

Art. 1

Missione

In vigore dal 22 gen 2013
La decisione 2010/96/PESC è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Missione 1.   L’Unione conduce una missione militare di formazione, volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale («SNAF») che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia. 2.   Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell’UE è schierata in Somalia e in Uganda, con il compito di fornire inquadramento, consulenza e sostegno alle autorità somale per la costituzione delle SNAF, l’attuazione del piano somalo per la sicurezza e la stabilizzazione nazionali e le attività di addestramento delle SNAF. La missione militare dell’UE si tiene pronta a fornire sostegno, nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell’Unione per l’attuazione dei rispettivi mandati nel campo della sicurezza e della difesa in Somalia. 3.   L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.»; 2) l’, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Il generale di brigata Gerald AHERNE è nominato comandante della missione dell’UE a decorrere dal 1o febbraio 2013.»; 3) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Designazione della sede del comando della missione 1.   Il comando della missione resta inizialmente ubicato in Uganda, in vista di un possibile trasferimento in Somalia nel corso del mandato, conformemente ai documenti di pianificazione. Esso svolge le funzioni di comando operativo e di comando della forza. 2.   Il comando della missione comprende un ufficio di collegamento a Nairobi e una cellula di sostegno a Bruxelles.»; 4) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento 1.   L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione. 2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell’UE riceve orientamento politico locale dal rappresentante speciale dell’UE per il Corno d’Africa e dalle delegazioni dell’Unione competenti per la regione. 3.   La missione militare dell’UE mantiene e rafforza il coordinamento con l’EUNAVFOR Atalanta e con l’EUCAP Nestor. Il centro operativo dell’UE, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione 2012/173/PESC, del 23 marzo 2012, sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa (*1), facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le tre missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione. 4.   La missione militare dell’UE opera in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite, l’AMISOM, e gli Stati Uniti d’America e l’Uganda, in linea con le esigenze concordate del governo nazionale somalo. (*1)   GU L 89 del 27.3.2012, pag. 66.»;" 5) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Disposizioni finanziarie 1.   I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemente alla decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (*2) («ATHENA»). 2.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %. 3.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %. 4.   L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 11,6 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 20 % e la percentuale dell’impegno di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %. (*2)   GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35.»;" 6) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Comunicazione di informazioni 1.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni della missione, le informazioni classificate dell’UE, prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (*3): a) fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; b) o fino al livello “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” negli altri casi. 2.   L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU) e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni classificate dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” che sono prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA. 3.   Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2011/292/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante. 4.   L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (*4). 5.   L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati al personale del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE. (*3)   GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17." (*4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).»;" 7) all’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il mandato della missione militare dell’UE termina il 31 marzo 2015.».
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