Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 gen 2013
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data della sua adozione se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:43(1):oj#art-5