Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 gen 2013
1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione. 2.   L’esecuzione tecnica dell’attività di progetto di cui all’, paragrafo 2, è realizzata dal consorzio dell’UE per la non proliferazione («consorzio»). 3.   Il consorzio svolge il suo compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con il consorzio.
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