Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 dic 2012
Fatte salve le misure adottate dalla Spagna in data 22 luglio 2011 ai sensi dell’allegato VII, parte 1, paragrafo 7, terzo comma, dell’atto di adesione del 2005, la presente decisione non riguarda i cittadini rumeni e i loro familiari: che alla data del 12 agosto 2011 erano occupati in Spagna; oppure che alla data del 12 agosto 2011 erano registrati come persone in cerca di lavoro presso i servizi pubblici di collocamento in Spagna.
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