Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 dic 2012
L’articolo 3 della decisione di esecuzione 2011/344/UE è così modificato: 1) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Il Portogallo adotta le seguenti misure durante il 2013, in linea con i requisiti specificati nel protocollo d’intesa: a) nel 2013 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non supera il 4,5 % del PIL. Il bilancio 2013 comprende misure di risanamento permanenti equivalenti almeno al 3 % di PIL, intese a ridurre il disavanzo pubblico nei tempi previsti al paragrafo 3. Il governo portoghese esamina le possibilità di aumentare il peso delle riduzioni di spesa nel pacchetto complessivo di risanamento per il 2013, per assicurare un aggiustamento di bilancio a medio termine favorevole alla crescita orientato al lato della spesa. Dati i rischi di esecuzione del bilancio, il governo portoghese prepara misure di emergenza pari allo 0,5 % del PIL entro i primi mesi del 2013, che dovrebbero essere attivate nel caso tali rischi si concretino; b) il bilancio 2013 include misure sul lato delle entrate, quali la ristrutturazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche mediante la semplificazione della struttura impositiva, l’aumento dell’aliquota media mantenendo la progressività e l’ampliamento della base imponibile tramite l’abolizione di taluni sgravi fiscali; l’allargamento della base imponibile dell’imposta sul reddito delle società; l’innalzamento dell’aliquota sui redditi da capitale; l’aumento delle accise e l’introduzione di modifiche nella tassazione periodica degli immobili; c) il bilancio 2013 include misure di riduzione della spesa, in particolare la razionalizzazione della pubblica amministrazione, dell’istruzione, della sanità e delle prestazioni sociali; la riduzione della spesa salariale mediante riduzione del personale permanente e temporaneo e della retribuzione degli straordinari; la razionalizzazione delle sovvenzioni e dei trasferimenti sociali pubblici e privati; la riduzione dei trasferimenti agli enti locali e regionali e la diminuzione delle spese operative e in conto capitale delle imprese pubbliche; d) il Portogallo continua ad attuare il programma di privatizzazioni; e) il Portogallo sviluppa linee guida di previsione delle entrate comuni per le autorità regionali e locali; f) il Portogallo intensifica il ricorso alla condivisione dei servizi nella pubblica amministrazione; g) il Portogallo riduce il numero delle sezioni locali dei ministeri settoriali (ad esempio nei settori della fiscalità, previdenza sociale, giustizia) riunendole nei «Lojas do Cidadão» (sportelli unici per l’amministrazione e i servizi) e sviluppando ulteriormente l’amministrazione in linea durante l’intero programma; h) il Portogallo continua a riorganizzare e razionalizzare la rete ospedaliera attraverso la specializzazione, concentrazione e riduzione dei servizi ospedalieri, la gestione congiunta e la direzione congiunta degli ospedali e mette a punto l’attuazione del piano d’azione entro al fine del 2013; i) con l’aiuto di esperti di fama internazionale e in seguito all’adozione delle modifiche alla legge 6/2006 sulle nuove locazioni urbane e al decreto legge che semplifica la procedura amministrativa per il risanamento, il Portogallo rivede completamente il funzionamento del mercato dell’edilizia abitativa; j) Il Portogallo sviluppa un sistema nazionale di registrazione dei terreni per consentire una più equa ripartizione di costi e benefici nell’esecuzione dell’assetto urbano; k) il Portogallo renderà pienamente operativo lo strumento di gestione per analizzare, monitorare e valutare i risultati e l’impatto delle politiche d’istruzione e formazione e definirà le scuole professionali di riferimento; l) il Portogallo completa l’adozione delle modifiche settoriali necessarie alla piena attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (*1); m) il Portogallo applica misure mirate per conseguire una costante riduzione delle cause giudiziarie arretrate relative alle misure d’esecuzione al fine di smaltire l’arretrato delle cause giudiziarie; n) il Portogallo adotta la legge quadro sulle principali autorità di regolamentazione nazionali al fine di garantirne la piena indipendenza e autonomia finanziaria, amministrativa e di gestione; o) il Portogallo migliora il contesto imprenditoriale portando a termine le riforme sulla riduzione degli oneri amministrativi (progetto di sportello unico previsto dalla direttiva 2006/123/CE e progetto di abolizione delle autorizzazioni preventive) e semplificando ulteriormente le procedure per la concessione di licenze vigenti, i regolamenti e altri oneri amministrativi che ostacolano fortemente lo sviluppo dell’attività economica; p) il Portogallo completa la riforma della normativa sulle attività portuali e del regime di gestione dei porti, compresa la revisione delle concessioni in materia; q) il Portogallo applica le misure volte a rafforzare il funzionamento del sistema dei trasporti; r) il Portogallo applica le misure volte a eliminare il debito tariffario dell’energia e a recepire pienamente il terzo pacchetto energia dell’UE. (*1)   GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.»;" 2) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   Per ripristinare la fiducia nel settore finanziario, il Portogallo ricapitalizza adeguatamente il suo settore bancario e provvede a un processo ordinato di riduzione della leva finanziaria. In tale ambito il Portogallo attua la strategia per il settore bancario portoghese concordata con la Commissione, la BCE e l’FMI in modo da preservare la stabilità finanziaria. In particolare, il Portogallo: a) consiglia alle banche di rafforzare le riserve di garanzie reali in maniera sostenibile; b) assicura una riduzione equilibrata e ordinata della leva finanziaria nel settore bancario, che resta fondamentale per eliminare permanentemente gli squilibri di finanziamento. I piani di finanziamento delle banche mirano a ridurre il rapporto prestiti/depositi indicativamente a circa il 120 % nel 2014 e a ridurre a medio termine la dipendenza dal finanziamento dell’Eurosistema. Tali piani di finanziamento sono sottoposti a riesame trimestrale; c) stimola la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, in particolare le PMI, attraverso una gamma di misure volte a migliorarne l’accesso ai mercati dei capitali e all’assicurazione dei crediti alle esportazioni; d) prosegue con la riorganizzazione del gruppo Caixa Geral de Depósitos, di proprietà pubblica; e) ottimizza il recupero delle attività trasferite da BPN alle tre società veicolo di proprietà statale esternalizzando la gestione delle attività a professionisti esterni, incaricati di recuperare progressivamente le attività; seleziona il professionista incaricato della gestione dei crediti attraverso una procedura di gara competitiva e prevede nel mandato incentivi adeguati a massimizzare le attività recuperate e minimizzare i costi operativi; e assicura la cessione tempestiva delle controllate e delle attività detenute nelle altre due società veicolo di proprietà pubblica; f) sulla base della serie di proposte preliminari presentate per incoraggiare la diversificazione delle possibilità di finanziamento delle imprese, sviluppa e attua le soluzioni che offrono alle imprese possibilità di finanziamento alternative al credito bancario tradizionale; e valuta l’efficacia dei regimi di assicurazione dei crediti alle esportazioni finanziati dal governo al fine di adottare misure appropriate compatibili con il diritto dell’Unione per promuovere le esportazioni; g) assicura le modalità del finanziamento iniziale e periodico del fondo di risoluzione delle crisi, in due fasi: in primo luogo, mediante l’adozione di un decreto-legge sui contributi delle banche al fondo e, in secondo luogo, mediante l’approvazione di una comunicazione di vigilanza sui contributi periodici specifici delle banche; adotta le comunicazioni di vigilanza relative ai piani di risoluzione; e accorda priorità nell’attuazione dei piani di risanamento e di risoluzione delle crisi delle banche alle banche di importanza sistemica; h) dà esecuzione al quadro che permette agli enti finanziari di procedere alla ristrutturazione extragiudiziale del debito delle famiglie, di agevolare l’applicazione della ristrutturazione del debito delle imprese e di attuare un piano d’azione per sensibilizzare il pubblico agli strumenti di ristrutturazione; i) trasmette al Parlamento le modifiche apportate all’ordinamento giuridico che disciplina l’accesso al capitale pubblico per permettere allo Stato, a condizioni rigorose e conformi alle regole sugli aiuti di Stato, di esercitare un controllo sulle istituzioni e di provvedere alle ricapitalizzazioni obbligatorie.»
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