Art. 7 · Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto

Art. 7

Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto

In vigore dal 19 dic 2012
Collegamento con le procedure dei piani di impiego congiunto 1.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto, se del caso, ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio effettuata conformemente all’, paragrafo 3, e, in particolare, un elenco dei livelli stimati di rischio e degli obiettivi corrispondenti in materia di ispezione. 2.   Se del caso, gli elenchi relativi ai livelli di rischio e agli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono aggiornati sulla base delle informazioni raccolte durante le operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza. L’EFCA è informata senza indugio al termine di ciascun aggiornamento. 3.   L’EFCA utilizza le informazioni ricevute dagli Stati membri interessati per coordinare la strategia di gestione del rischio a livello regionale a norma dell’, paragrafo 2.
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