Art. 2
In vigore dal 19 dic 2012
1. Fatti salvi i poteri di intervento volti a garantire il rispetto delle disposizioni nazionali adottate in applicazione di disposizioni diverse dall’articolo 25 della direttiva 95/46/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i poteri di cui dispongono per sospendere i trasferimenti di dati verso destinatari in Nuova Zelanda al fine di tutelare i cittadini nell’ambito del trattamento dei loro dati personali nei casi in cui:
a)
un’autorità competente neozelandese abbia constatato che il destinatario non rispetta le norme applicabili relative alla protezione; o
b)
sia fortemente probabile una violazione delle norme di protezione, esistano fondati motivi per credere che l’autorità competente della Nuova Zelanda non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per risolvere la questione, il persistere del trasferimento dia luogo a rischi imminenti di danno grave per gli interessati e le autorità competenti dello Stato membro abbiano compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili del trattamento in Nuova Zelanda e dar loro l’opportunità di rispondere.
2. La sospensione cessa non appena sia garantito il rispetto delle norme di protezione e ne sia informata l’autorità competente dello Stato membro interessato.
Storico versioni
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