Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2012
1.   Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Nuova Zelanda fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea. 2.   L’autorità di controllo competente per l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati in Nuova Zelanda figura nell’allegato della presente decisione.
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