Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 dic 2012
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge le funzioni di depositario, come previsto dall’articolo 32, paragrafo 2, del protocollo offshore, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo offshore (5).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2013:5(1):oj#art-2