Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2012
1.   È approvato il programma di lavoro per il 2012 del RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, che fa parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen, presentato il 27 settembre 2011. 2.   Per quanto riguarda la ricerca di residui, l’Unione concede un contributo finanziario al RIKILT — Istituto per la sicurezza alimentare, che fa parte dell’Università e del centro di ricerca di Wageningen. Il laboratorio svolge le funzioni e i compiti di cui all’allegato VII, parte I, punto 12a del regolamento (CE) n. 882/2004. 3.   L’aiuto finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese ammissibili al rimborso di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2011 sostenute da tale istituto per lo svolgimento del programma di lavoro ed è pari all’importo massimo di 470 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012; un importo massimo di 25 000 EUR è destinato all’organizzazione di un seminario tecnico sulla ricerca di residui.
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