Art. 1
In vigore dal 11 dic 2012
I seguenti valori specificati nell’allegato sono confermati per ogni costruttore autovetture e per ogni raggruppamento di costruttori per quanto riguarda l’anno civile 2011:
a)
l’obiettivo per le emissioni specifiche;
b)
le emissioni specifiche di CO2 se del caso corrette in base al margine di errore rilevante;
c)
la differenza tra i valori di cui alle lettere a) e b);
d)
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le nuove autovetture nell’Unione;
e)
la massa media per tutte le nuove autovetture nell’Unione.
Storico versioni
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