Art. 1
Modifica
In vigore dal 10 dic 2012
Modifica
L’articolo 3 della decisione BCE/2010/21 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Principi contabili fondamentali
I principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 3 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano anche ai fini della presente decisione. In deroga al primo periodo dell’articolo 3, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/20, i fatti contabili rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio sono presi in considerazione soltanto fino alla data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio annuale della BCE al Consiglio direttivo per l’approvazione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:832:oj#art-1