Art. 6
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
In vigore dal 7 dic 2012
Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione
1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.
2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo limitato a 3 000 EUR per peschereccio.
3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
4. Per i dispositivi che combinano funzioni ERS e VMS e che risultano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata sulla base di un prezzo limitato a 4 500 EUR per peschereccio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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