Art. 9
Procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti
In vigore dal 6 dic 2012
Procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti
Le procedure amministrative contenute negli accordi bilaterali esistenti tra uno Stato membro e la Turchia possono continuare a essere applicate, a condizione che non ledano i diritti o gli obblighi delle persone interessate, come stabilito nella presente decisione.
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