Art. 8 · Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione della Turchia

Art. 8

Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione della Turchia

In vigore dal 6 dic 2012
Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione della Turchia Il Consiglio di associazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione della Turchia nell’allegato II della presente decisione.
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