Art. 4 · Revoca delle clausole di residenza

Art. 4

Revoca delle clausole di residenza

In vigore dal 6 dic 2012
Revoca delle clausole di residenza 1.   Le prestazioni esportabili ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera i), alle quali hanno diritto le persone di cui all’, lettere a) e c), non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risieda: i) ai fini di una prestazione secondo la legislazione di uno Stato membro, nel territorio di San Marino, o ii) ai fini di una prestazione secondo la legislazione di San Marino, nel territorio di uno Stato membro. 2.   I familiari di un lavoratore di cui all’, lettera b), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera i), punto i), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è cittadino dello Stato membro in questione, quando tali familiari risiedono nel territorio di San Marino. 3.   I familiari di un lavoratore di cui all’, lettera d), hanno diritto alle prestazioni esportabili ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera i), punto ii), allo stesso modo dei familiari di un lavoratore che è un cittadino di San Marino, quando tali familiari risiedono nel territorio di uno Stato membro.
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