Art. 2
Persone interessate
In vigore dal 6 dic 2012
Persone interessate
La presente decisione si applica ai:
a)
lavoratori cittadini di San Marino e che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di uno Stato membro e sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e ai loro superstiti;
b)
familiari dei lavoratori di cui alla lettera a), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa in uno Stato membro;
c)
lavoratori cittadini di uno Stato membro, che lavorano o hanno lavorato legalmente nel territorio di San Marino e sono o sono stati soggetti alla legislazione di San Marino, nonché ai loro superstiti; e
d)
familiari dei lavoratori di cui alla lettera c), purché tali familiari risiedano o abbiano risieduto legalmente con il lavoratore in questione mentre questi esercita la sua attività lavorativa a San Marino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:775:oj#art-2