Art. 10 · Accordi che completano le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione

Art. 10

Accordi che completano le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione

In vigore dal 6 dic 2012
Accordi che completano le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione Uno o più Stati membri e San Marino possono concludere accordi destinati a integrare le procedure amministrative per l’applicazione della presente decisione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro frodi ed errori.
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