Art. 8 · Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione del Montenegro

Art. 8

Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione del Montenegro

In vigore dal 6 dic 2012
Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione del Montenegro Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione del Montenegro nell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:774:oj#art-8