Art. 5 · Cooperazione

Art. 5

Cooperazione

In vigore dal 6 dic 2012
Cooperazione 1.   Gli Stati membri e l’Albania si comunicano tutte le informazioni concernenti le modifiche della loro legislazione che possano influire sull’applicazione della presente decisione. 2.   Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell’Albania si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. L’assistenza amministrativa fornita da tali autorità e istituzioni è, di norma, gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri e dell’Albania possono concordare il rimborso di alcune spese. 3.   Ai fini della presente decisione, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e dell’Albania possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti. 4.   Le istituzioni e le persone cui si applica la presente decisione sono tenute all’informazione reciproca e alla cooperazione per garantire la corretta applicazione della presente decisione. 5.   Le persone cui si applica la presente decisione informano quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente o dell’Albania, ove quest’ultima sia lo Stato competente, e dello Stato membro di residenza o dell’Albania, ove quest’ultima sia lo Stato di residenza, in merito a qualunque cambiamento della loro situazione personale o familiare che incida sul loro diritto alle prestazioni a norma della presente decisione. 6.   La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 5 può determinare l’applicazione di misure proporzionate conformemente al diritto interno. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dalla presente decisione. 7.   Gli Stati membri e l’Albania possono prevedere disposizioni nazionali che stabiliscono condizioni per la verifica del diritto alle prestazioni per tener conto del fatto che i beneficiari dimorano o risiedono al di fuori del territorio dello Stato in cui si trova l’istituzione debitrice. Tali disposizioni sono proporzionate, esenti da qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza e conformi ai principi della presente decisione. Tali disposizioni sono notificate al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
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