Art. 3
Status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza
In vigore dal 5 dic 2012
Status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza
1. L’accesso alle risposte alle raccomandazioni di sicurezza è limitato ai destinatari delle raccomandazioni di sicurezza.
2. I destinatari di una raccomandazione di sicurezza possono richiedere l’accesso alle risposte contenute nella banca dati di cui all’, in particolare le autorità dell’aviazione civile degli Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Anche le autorità investigative per la sicurezza esterne all’Unione europea possono richiedere l’accesso alle risposte contenute nella banca dati di cui all’.
3. I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza presentano la propria richiesta alla Commissione europea.
4. La Commissione europea valuta la richiesta e decide caso per caso se essa sia giustificata e praticabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:780:oj#art-3