Art. 3 · Status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza

Art. 3

Status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza

In vigore dal 5 dic 2012
Status delle risposte alle raccomandazioni di sicurezza 1.   L’accesso alle risposte alle raccomandazioni di sicurezza è limitato ai destinatari delle raccomandazioni di sicurezza. 2.   I destinatari di una raccomandazione di sicurezza possono richiedere l’accesso alle risposte contenute nella banca dati di cui all’, in particolare le autorità dell’aviazione civile degli Stati membri e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea. Anche le autorità investigative per la sicurezza esterne all’Unione europea possono richiedere l’accesso alle risposte contenute nella banca dati di cui all’. 3.   I destinatari delle raccomandazioni di sicurezza presentano la propria richiesta alla Commissione europea. 4.   La Commissione europea valuta la richiesta e decide caso per caso se essa sia giustificata e praticabile.
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