Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 dic 2012
La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo (il «comitato misto»). La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche dell'accordo adottate mediante decisioni del comitato misto. Ove le parti interessate non possano raggiungere una posizione comune in seguito ad un'opposizione a un'indicazione geografica, la Commissione adotta tale posizione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2). Nel far ciò, la Commissione è assistita da uno dei seguenti comitati a seconda dei prodotti coperti dalle indicazioni geografiche interessate: a) il comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine protette istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (3); b) il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4); oppure c) il comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (5).
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