Art. 5
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)
In vigore dal 30 nov 2012
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)
1. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Croazia sono approvati per il periodo compreso tra l’1 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i)
0,5 EUR per campione ufficiale prelevato;
ii)
7 EUR a prova, per test batteriologico (coltura/isolamento);
iii)
15 EUR a prova, per test di sierotipizzazione di isolati risultanti da Salmonella spp.;
iv)
5 EUR a prova, per esame batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla salmonella;
v)
3 EUR a prova, per individuare agenti antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;
vi)
0,02 EUR per l’acquisto di dosi di vaccino;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per indennizzare i proprietari del valore:
—
dei volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,
—
dei tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,
—
delle uova distrutte come specificato al paragrafo d);
c)
e non deve superare i seguenti importi:
(i)
1 000 000 EUR per il Belgio;
(ii)
25 000 EUR per la Bulgaria;
(iii)
1 400 000 EUR per la Repubblica ceca;
(iv)
150 000 EUR per la Danimarca;
(v)
900 000 EUR per la Germania;
(vi)
25 000 EUR per l’Estonia;
(vii)
480 000 EUR per l’Irlanda;
(viii)
500 000 EUR per la Grecia;
(ix)
1 200 000 EUR per la Spagna;
(x)
1 250 000 EUR per la Francia;
(xi)
200 000 EUR per la Croazia;
(xii)
1 000 000 EUR per l’Italia,
(xiii)
60 000 EUR per Cipro;
(xiv)
290 000 EUR per la Lettonia;
(xv)
25 000 EUR per il Lussemburgo;
(xvi)
950 000 EUR per l’Ungheria;
(xvii)
50 000 EUR per Malta;
(xviii)
2 400 000 EUR per i Paesi Bassi;
(xix)
700 000 EUR per l’Austria;
(xx)
2 700 000 EUR per la Polonia;
(xxi)
25 000 EUR per il Portogallo;
(xxii)
620 000 EUR per la Romania;
(xxiii)
60 000 EUR per la Slovenia;
(xxiv)
450 000 EUR per la Slovacchia;
(xxv)
60 000 EUR per il Regno Unito.
d)
Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati:
(i)
esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto
:
4 EUR per animale;
(ii)
esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto
:
2,20 EUR per animale;
(iii)
esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto
:
12 EUR per animale;
(iv)
uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus
:
0,20 EUR per uovo da cova distrutto;
(v)
uova da tavola di Gallus gallus
:
0,04 EUR per uovo da tavola distrutto;
(vi)
uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo
:
0,40 EUR per uovo da cova distrutto.
Storico versioni
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