Art. 2 · Tubercolosi bovina

Art. 2

Tubercolosi bovina

In vigore dal 30 nov 2012
Tubercolosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE: a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione; iii) 5 EUR per prova del gamma interferone; iv) 10 EUR per esame batteriologico; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato; c) e non deve superare i seguenti importi: i) 19 000 000 EUR per l’Irlanda; ii) 14 000 000 EUR per la Spagna; iii) 400 000 EUR per la Croazia; iv) 3 300 000 EUR per l’Italia; v) 2 600 000 EUR per il Portogallo; vi) 31 800 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:761:oj#art-2