Art. 2
Tubercolosi bovina
In vigore dal 30 nov 2012
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii)
1,5 EUR per tubercolinoreazione;
iii)
5 EUR per prova del gamma interferone;
iv)
10 EUR per esame batteriologico;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato;
c)
e non deve superare i seguenti importi:
i)
19 000 000 EUR per l’Irlanda;
ii)
14 000 000 EUR per la Spagna;
iii)
400 000 EUR per la Croazia;
iv)
3 300 000 EUR per l’Italia;
v)
2 600 000 EUR per il Portogallo;
vi)
31 800 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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