Art. 16

Art. 16

In vigore dal 30 nov 2012
1.   Il contributo finanziario UE ai programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri: a) attuino i programmi in conformità alle disposizioni pertinenti della legislazione UE, tra cui le norme sulla concorrenza e sull’aggiudicazione degli appalti pubblici; b) mettano in vigore entro il 1o gennaio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare i programmi; c) inviino alla Commissione entro il 31 luglio 2013 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013 in conformità all’articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE; d) presentino alla Commissione, solo per i programmi di cui all’, mediante l’apposito sistema online, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti sorvegliando il pollame e i volatili selvatici, ai sensi dell’ della decisione 2010/367/UE della Commissione (10); e) inviino alla Commissione, entro il 30 aprile 2014, in conformità all’articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull’esecuzione tecnica del programma, completa dei documenti attestanti le spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; f) attuino i programmi efficacemente; g) non presentino all’UE altre richieste di contributo per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza. 2.   Se lo Stato membro non rispetta le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario UE a seconda della natura e della gravità dell’infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall’Unione.
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