Art. 14

Art. 14

In vigore dal 30 nov 2012
1.   L’importo da versare ai proprietari per indennizzarli del valore degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti, deve essere versato entro 90 giorni dalla data: a) di macellazione o abbattimento dell’animale; b) di distruzione dei prodotti; o c) di presentazione della domanda compilata da parte del proprietario. 2.   Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9).
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