Art. 13
Spese ammissibili
In vigore dal 30 nov 2012
Spese ammissibili
1. Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell’allegato.
2. Sono ammissibili al cofinanziamento attraverso un contributo finanziario dell’UE unicamente le spese sostenute per l’esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12, versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.
3. Per ricevere l’importo forfettario complessivo stabilito dagli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver sostenuto tutti i costi relativi all’esecuzione dell’attività o della prova e che nessuno di essi è stato sostenuto da terzi che non siano un’autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L’importo forfettario rimborsato andrà ridotto di conseguenza.
4. In deroga al paragrafo 2, per le spese di cui agli , la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo, non superiore al 60 % dell’importo massimo stabilito, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:761:oj#art-13