Art. 10 · Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

Art. 10

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

In vigore dal 30 nov 2012
Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie 1.   I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Il programma di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentato dalla Croazia, è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE: a) consiste in un importo forfettario: i) di 8,5 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove diagnostiche rapide tese a soddisfare i requisiti dell’, paragrafo 2 e dell’allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzate come prove di verifica ai sensi dell’allegato X, capitolo C dello stesso regolamento; ii) di 15 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove rapide tese a soddisfare i requisiti dell’, paragrafo 2, dell’allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001; iii) di 4 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare prove di genotipizzazione; iv) di 120 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare le prove molecolari iniziali del regolamento (CE) n. 999/2001, allegato X, capitolo C, paragrafo 3, punto 2), lettera c), i); e v) di 25 EUR per prova, che compensa tutte le spese sostenute per effettuare esami di verifica diversi dai test rapidi, di cui all’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali: i) abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie; ii) obbligatoriamente macellati ai sensi dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001; c) non deve superare i seguenti importi: (i) 1 270 000 EUR per il Belgio, (ii) 270 000 EUR per la Bulgaria; (iii) 580 000 EUR per la Repubblica ceca; (iv) 730 000 EUR per la Danimarca, (v) 6 260 000 EUR per la Germania, (vi) 100 000 EUR per l’Estonia; (vii) 2 900 000 EUR per l’Irlanda, (viii) 1 700 000 EUR per la Grecia, (ix) 4 300 000 EUR per la Spagna, (x) 12 600 000 EUR per la Francia, (xi) 4 800 000 EUR per l’Italia, (xii) 230 000 EUR per la Croazia; (xiii) 1 900 000 EUR per Cipro, (xiv) 220 000 EUR per la Lettonia, (xv) 420 000 EUR per la Lituania, (xvi) 80 000 EUR per il Lussemburgo, (xvii) 850 000 EUR per l’Ungheria, (xviii) 25 000 EUR per Malta, (xix) 2 200 000 EUR per i Paesi Bassi, (xx) 1 080 000 EUR per l’Austria; (xxi) 2 600 000 EUR per la Polonia, (xxii) 1 100 000 EUR per il Portogallo, (xxiii) 1 200 000 EUR per la Romania; (xxiv) 200 000 EUR per la Slovenia; (xxv) 250 000 EUR per la Slovacchia; (xxvi) 370 000 EUR per la Finlandia; (xxvii) 500 000 EUR per la Svezia; (xxviii) 5 100 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Le spese massime rimborsabili agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non possono superare in media gli importi sottoindicati: a) per animali di specie bovina abbattuti e distrutti : 500 EUR per animale; b) per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti : 70 EUR per animale; c) per ovini e caprini macellati : 50 EUR per animale.
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