Art. 1
Brucellosi bovina
In vigore dal 30 nov 2012
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE:
a)
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii)
0,2 EUR per prova del rosa bengala;
iii)
0,2 EUR per prova SAT;
iv)
0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;
v)
0,5 EUR per prova ELISA;
vi)
10 EUR per esame batteriologico;
vii)
1 EUR per animale domestico vaccinato;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato;
c)
e non deve superare i seguenti importi:
i)
4 000 000 EUR per la Spagna;
ii)
100 000 EUR per la Croazia;
iii)
1 200 000 EUR per l’Italia,
iv)
1 000 000 EUR per il Portogallo;
v)
1 100 000 EUR per il Regno Unito.
Storico versioni
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