Art. 1 · Brucellosi bovina

Art. 1

Brucellosi bovina

In vigore dal 30 nov 2012
Brucellosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Croazia è approvato per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE: a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; ii) 0,2 EUR per prova del rosa bengala; iii) 0,2 EUR per prova SAT; iv) 0,4 EUR per prova di fissazione del complemento; v) 0,5 EUR per prova ELISA; vi) 10 EUR per esame batteriologico; vii) 1 EUR per animale domestico vaccinato; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 375 EUR per animale macellato; c) e non deve superare i seguenti importi: i) 4 000 000 EUR per la Spagna; ii) 100 000 EUR per la Croazia; iii) 1 200 000 EUR per l’Italia, iv) 1 000 000 EUR per il Portogallo; v) 1 100 000 EUR per il Regno Unito.
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