Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 nov 2012
Entro e non oltre il 31 gennaio 2013 la Repubblica italiana comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) un elenco delle organizzazioni autorizzate di cui all’, paragrafo 1; b) informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia a norma dell’; c) i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 in relazione alle merci che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione.
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