Art. 1 · Sovvenzioni

Art. 1

Sovvenzioni

In vigore dal 29 nov 2012
La decisione 2004/858/CE è così modificata: 1. All’articolo 4, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   L’Agenzia è incaricata dell’esecuzione dei seguenti compiti per la gestione del secondo programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), del programma consumatori 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (*4), dalla decisione C(2012) 1548 e dal regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5): (*1)   GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3." (*2)   GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39." (*3)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1." (*4)   GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1." (*5)   GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.» " 2. L’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Sovvenzioni L’Agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate dalla dotazione finanziaria del secondo programma in materia di salute 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE, del regolamento sulla normazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004, dalla direttiva 2000/29/CE, dalla decisione C(2012) 1548 e dal regolamento (CE) n. 1905/2006.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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