Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 nov 2012
1.   Sono vietati l'acquisto, l'importazione o il trasporto di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, in provenienza dalla Siria o originari della Siria. 2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, nonché servizi di intermediazione pertinenti ad assicurazione e riassicurazione, in relazione all'acquisto, all'importazione o al trasporto dei beni di cui al paragrafo 1 in provenienza dalla Siria o originari della Siria.
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