Art. 23

Art. 23

In vigore dal 29 nov 2012
1.   Se gli Stati membri hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico di navi e aeromobili diretti in Siria contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi dell' o soggetti ad autorizzazione ai sensi dell', essi ispezionano, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare al diritto del mare e ai pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale e agli accordi in materia di trasporto marittimo, tali navi e aeromobili nei loro porti e aeroporti, nonché nelle loro acque territoriali, conformemente alle decisioni e capacità delle loro autorità competenti e con il consenso, se necessario conformemente al diritto internazionale per le acque territoriali, dello Stato di bandiera. 2.   Gli Stati membri, conformemente alla loro legislazione nazionale e nel rispetto del diritto internazionale, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma dell' o 2. 3.   Gli Stati membri cooperano, conformemente alle loro legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2. 4.   Le aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Siria hanno l'obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati in uno Stato membro o da esso esportati.
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