Art. 21

Art. 21

In vigore dal 29 nov 2012
1.   È vietata la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al governo della Siria, suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o a persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a entità da esse possedute o controllate, anche attraverso mezzi illeciti. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alla fornitura di: a) assicurazione sanitaria o di viaggio alle persone; b) assicurazioni obbligatorie o di responsabilità civile a persone, entità od organismi siriani basati nell'Unione; c) assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da persone, entità od organismi siriani non elencati negli allegati I o II.
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