Art. 9 · Gruppo di coordinamento EURES

Art. 9

Gruppo di coordinamento EURES

In vigore dal 26 nov 2012
Gruppo di coordinamento EURES 1.   Per assisterlo nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio delle attività EURES, l’ufficio europeo di coordinamento costituisce un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori nazionali di EURES, ciascuno dei quali rappresenta un membro della rete. L’ufficio europeo di coordinamento può invitare rappresentanti delle parti sociali europee e, se del caso, rappresentanti di altri partner di EURES ed esperti a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento. 2.   Il gruppo di coordinamento partecipa attivamente all’elaborazione dei programmi di lavoro e al coordinamento della loro attuazione. 3.   Il gruppo di coordinamento può costituire gruppi di lavoro permanenti o gruppi ad hoc, in particolare per la pianificazione e la realizzazione di attività di sostegno orizzontali. 4.   L’ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento.
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