Art. 6 · Funzioni e responsabilità dei partner di EURES

Art. 6

Funzioni e responsabilità dei partner di EURES

In vigore dal 26 nov 2012
Funzioni e responsabilità dei partner di EURES 1.   Gli organismi che desiderano diventare partner di EURES trasmettono la loro candidatura al rispettivo ufficio di coordinamento nazionale, che può designarli in conformità dell’, lettera b), purché si impegnino, sotto la supervisione dell’ufficio di coordinamento nazionale, a collaborare a livello regionale, nazionale ed europeo nell’ambito della rete EURES e a prestare quantomeno tutti i servizi universali di cui all’. 2.   Un partner di EURES designa, da solo o in collaborazione con altri partner di EURES, uno o più punti di contatto, quali uffici di collocamento e di assunzione, call center, strumenti self-service e affini, attraverso i quali le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e i datori di lavoro possono accedere ai suoi servizi. 3.   I partner di EURES indicano chiaramente quali servizi del catalogo dei servizi EURES essi offrono. Il livello e il contenuto dei servizi possono variare da un punto di contatto all’altro a condizione che il pacchetto di servizi offerti da un partner di EURES includa tutti i servizi universali necessari. 4.   Tutti i partner di EURES si impegnano a partecipare pienamente allo scambio di offerte e domande di lavoro di persone interessate a lavorare in un altro Stato membro, ai sensi dell’, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 492/2011 e dell’, lettera a), punto i), della presente decisione. Essi provvedono a che tutto il personale che partecipa alla prestazione dei servizi EURES abbia libero accesso agli strumenti informatici e agli altri strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla rete. 5.   I partner di EURES che non prestano un particolare servizio complementare incluso nel catalogo dei servizi EURES indirizzano le richieste relative a tale servizio verso altri partner di EURES che prestano tale servizio. 6.   I partner di EURES possono affidare ad altri organismi la prestazione di servizi che apportano un valore aggiunto ai propri servizi. Tali organismi sono quindi considerati partner associati di EURES che operano sotto la piena responsabilità dei partner di EURES cui sono associati. 7.   Per assolvere le sue funzioni, un partner di EURES può stabilire partnership con uno o più partner di EURES in altri Stati membri. 8.   I partner di EURES o i partner associati di EURES possono essere chiamati a contribuire alle infrastrutture e ai sistemi tecnici e funzionali di cui all’, paragrafo 2, lettera a). 9.   Per mantenere l’accreditamento, un partner di EURES continua ad adempiere ai suoi obblighi, a prestare i servizi convenuti e a essere sottoposto a esami periodici come previsto dal sistema di selezione e d’accreditamento di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto vii).
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