Art. 10 · Carta EURES

Art. 10

Carta EURES

In vigore dal 26 nov 2012
Carta EURES 1.   La Commissione adotta la Carta EURES in conformità alle procedure di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 492/2011, previa consultazione del consiglio di amministrazione della rete istituito dall’ della presente decisione. 2.   Sulla base del principio secondo cui tutte le offerte e le domande di lavoro pubblicate dai membri di EURES devono essere accessibili in tutta l’Unione europea, la Carta EURES stabilisce in particolare: a) il catalogo dei servizi della rete EURES, che descrive i servizi universali e i servizi complementari prestati dai membri e dai partner di EURES, comprendenti i servizi di messa in relazione delle offerte e delle domande di lavoro, quale la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro; b) lo sviluppo di una cooperazione transnazionale e transfrontaliera innovativa tra i servizi per l’impiego, come le agenzie di collocamento comuni, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, la loro integrazione e la mobilità. La cooperazione può includere i servizi sociali, le parti sociali e altre istituzioni interessate; c) la promozione di un monitoraggio e di una valutazione coordinati delle eccedenze e delle carenze di competenze; d) gli obiettivi operativi della rete EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi che incombono ai membri e ai partner EURES, tra cui: i) l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulle offerte e domande di lavoro con il meccanismo EURES di scambio delle offerte di lavoro e i livelli di servizio da applicare; ii) il tipo di informazioni (ad esempio, sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro, sulle opportunità di tirocinio e di apprendistato, sugli incentivi alla mobilità dei giovani, sull’acquisizione di competenze e sugli ostacoli alla mobilità) che devono fornire ai loro clienti e al resto della rete, in collaborazione con altri servizi o altre reti europee pertinenti; iii) la descrizione dei compiti e i criteri di designazione dei coordinatori nazionali, dei consulenti EURES e di altre posizioni chiave a livello nazionale; iv) la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES, nonché le condizioni e le procedure per l’organizzazione di visite e missioni dei responsabili e del personale specializzato; v) l’elaborazione, la presentazione all’ufficio europeo di coordinamento e l’esecuzione dei programmi di lavoro; vi) le condizioni di utilizzo del logo EURES da parte dei membri e dei partner di EURES; vii) il sistema di selezione e di accreditamento dei partner di EURES; viii) i principi che regolano il monitoraggio e la valutazione delle attività EURES; e) le procedure per istituire un sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità all’interno della rete EURES, come previsto dagli del regolamento (UE) n. 492/2011, incluse informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento nell’Unione europea da inserire nel portale EURES.
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