Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 nov 2012
La decisione 2011/72/PESC è così modificata: 1) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data; b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti; c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»; 2) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione; o c) pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.»
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