Art. 2
Informazioni che devono essere fornite dalla Lituania
In vigore dal 21 nov 2012
Informazioni che devono essere fornite dalla Lituania
Entro il 22 agosto 2013 la Lituania comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo:
a)
ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010; nonché
b)
alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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