Art. 7 · Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Art. 7

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

In vigore dal 21 nov 2012
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione 1.   In sede di attuazione delle azioni finanziate in virtù della presente decisione, la Commissione assicura la tutela degli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attraverso controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. La Commissione può effettuare controlli e verifiche in loco ai sensi della presente decisione, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Se necessario, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode effettua indagini conformemente al regolamento (CE) n. 1073/1999. 2.   Per le azioni dell’Unione finanziate a norma della presente decisione, per «irregolarità» ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione o qualsiasi inadempimento di un obbligo contrattuale derivanti da un’azione o da una omissione di un operatore economico che hanno o avrebbero come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione attraverso una spesa indebita. 3.   La Commissione riduce, sospende o recupera l’importo del sostegno finanziario concesso per un’azione qualora accerti l’esistenza di irregolarità, in particolare l’inosservanza delle disposizioni della presente decisione o della decisione specifica o del contratto con cui è concesso il sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza previo consenso della Commissione, siano state apportate a un’azione modifiche incompatibili con la natura o le condizioni di attuazione della stessa. 4.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora l’attuazione di un’azione giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine prestabilito. Nel caso in cui il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 5.   Tutti gli importi indebitamente versati vengono restituiti alla Commissione. Gli importi non restituiti a tempo debito sono maggiorati dei relativi interessi di mora, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario.
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