Art. 3
In vigore dal 19 nov 2012
Le azioni adottate dall'Unione ai fini dell' comprendono:
a)
ove opportuno, iniziative intese a:
i)
promuovere l'adesione universale alla CWC;
ii)
promuovere l'attuazione efficace della CWC a livello nazionale a opera degli Stati parte;
iii)
esortare gli Stati parte a sostenere e a partecipare a una revisione efficace e completa della CWC e a ribadire in tal modo il proprio impegno nei confronti di questa norma internazionale fondamentale contro le armi chimiche;
iv)
promuovere le proposte di cui all', intese a rafforzare ulteriormente la CWC;
b)
dichiarazioni e documenti di lavoro predisposti nel periodo precedente la terza conferenza di revisione e durante il suo svolgimento, da sottoporre all'esame degli Stati parte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:712:oj#art-3