Art. 2
In vigore dal 19 nov 2012
Per conseguire l'obiettivo di cui all', l'Unione:
a)
contribuisce a una completa revisione del funzionamento della CWC in sede di terza conferenza di revisione, tenendo conto in particolare degli sviluppi scientifici e tecnologici, e alla costruzione di solide basi per affrontare le sfide cui la CWC sarà confrontata in futuro;
b)
contribuisce alla formazione di un consenso per garantire il successo della terza conferenza di revisione e promuove, tra l'altro, i seguenti temi essenziali:
i)
riaffermazione del carattere globale della proibizione delle armi chimiche come stabilito nel criterio dell'obiettivo generale:
—
riconfermando che le proibizioni della CWC si applicano a tutte le sostanze chimiche tossiche, salvo quando tali sostanze chimiche siano utilizzate per uno dei fini non proibiti dall'articolo II, paragrafo 9 e nella misura in cui le tipologie e i quantitativi siano conformi a tali fini, e tengano pertanto conto degli sviluppi scientifici e tecnologici verificatisi dalla seconda conferenza di revisione nel 2008;
—
sottolineando l'obbligo degli Stati parte di rispecchiare il criterio dell'obiettivo generale nelle rispettive legislazioni di attuazione e prassi amministrative di attuazione nazionali;
ii)
accento sulla piena e tempestiva attuazione, a opera degli Stati parte, di tutti gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo III, in particolare quelli relativi alle armi chimiche e inclusi anche quelli relativi agli agenti antisommossa;
iii)
definizione e attuazione, da parte del segretariato tecnico della CWC («segretariato tecnico»), di approcci mirati e specifici intesi a dare alla CWC carattere universale, in stretto coordinamento e in stretta cooperazione con gli Stati parte, anche tenuto conto del fatto che almeno uno Stato non parte della CWC, la Siria, ha ammesso nel luglio 2012 di possedere armi chimiche;
iv)
riaffermazione dell'obbligo per gli Stati possessori di armi chimiche di distruggere le loro armi chimiche e riconoscimento dei risultati finora conseguiti nell'eliminazione delle armi chimiche, nei seguenti modi:
—
accogliendo favorevolmente gli sforzi compiuti e i progressi realizzati dagli Stati possessori per distruggere le loro scorte dichiarate e ponendo in evidenza il fatto che siamo bene avviati verso un mondo privo di armi chimiche;
—
riconoscendo che è stata affrontata con successo la questione dei termini finali prorogati per la distruzione delle armi chimiche da parte degli Stati possessori;
—
esortando gli Stati possessori di armi chimiche a completare la distruzione delle rispettive scorte di armi chimiche nel più breve tempo possibile, conformemente alla CWC e al relativo allegato sulla verifica, nonché alla decisione della sedicesima sessione della conferenza degli Stati parte in merito alla questione dei termini finali prorogati per la distruzione delle scorte che ancora sussistono;
—
ribadendo l'importanza di una verifica sistematica della distruzione da parte del segretariato tecnico, come prescritto dalla CWC e dal relativo allegato sulla verifica;
—
ponendo l'accento sul fatto che, benché si debbano mantenere le conoscenze specialistiche e le capacità per gestire le armi chimiche, nonché le armi chimiche obsolete e quelle abbandonate, l'OPCW deve anche continuare ad adeguarsi al nuovo contesto di sicurezza;
v)
rafforzamento del sistema di verifica per quanto riguarda le attività non vietate dalla CWC, per una più rigorosa prevenzione della ricomparsa delle armi chimiche:
—
sottolineando l'obbligo di tutti gli Stati parte di presentare dichiarazioni adeguate e tempestive a norma dell'articolo VI;
—
effettuando un numero sufficiente di ispezioni a norma dell'articolo VI con una copertura geografica e una frequenza adeguate, conformemente agli orientamenti convenuti;
—
rendendo le ispezioni a norma dell'articolo VI più pertinenti rispetto all'oggetto e allo scopo della CWC e assicurando un'efficace selezione dei siti, anche tramite la valutazione dei risultati della metodologia provvisoria per la selezione dei siti negli altri impianti di produzione chimica;
—
migliorando la base di informazioni per le verifiche svolte dall'industria, incoraggiando fra l'altro il segretariato tecnico a usare le informazioni già disponibili, comprese quelle fornite spontaneamente dagli Stati parte e quelle provenienti da precedenti relazioni sulle ispezioni, nonché opportune informazioni di dominio pubblico;
—
sottolineando che le tabelle delle sostanze chimiche («tabelle») della CWC sono state concepite essenzialmente per l'applicazione di diverse misure di verifica;
—
adoperandosi affinché le tabelle restino pertinenti a fronte degli sviluppi scientifici e tecnologici, anche grazie a un esame dei vantaggi di revisioni periodiche delle tabelle fra una conferenza di revisione e l'altra;
—
promuovendo ulteriormente l'impegno e l'interazione con l'industria chimica e sostenendo le iniziative del segretariato tecnico in tal senso;
—
prendendo in esame ulteriori misure di qualità ed efficienza per la procedura di ispezione, come un adeguato aumento della flessibilità e la razionalizzazione dello svolgimento delle ispezioni;
—
assicurando la capacità del segretariato tecnico a effettuare campionamenti e analisi efficaci durante le ispezioni dell'industria;
vi)
continuo miglioramento delle misure di attuazione nazionali, ricordando che il pieno rispetto dell'articolo VII è un fattore vitale per l'efficacia presente e futura del regime CWC, anche attraverso:
—
l'adozione di un approccio mirato e specifico in termini di incoraggiamento e assistenza agli Stati parte che devono ancora attuare in modo adeguato la CWC;
—
l'offerta di assistenza agli Stati parte che ne hanno bisogno, come esemplificato dalle azioni comuni e dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea a sostegno delle attività dell'OPCW;
—
l'intensificazione dei controlli nazionali delle esportazioni e delle importazioni che sono necessari per impedire l'acquisto di armi chimiche, nonché il miglioramento della capacità dell'OPCW di contribuire all'istituzione di meccanismi nazionali di controllo dei trasferimenti internazionali;
—
l'attuazione di misure appropriate per aumentare la sicurezza chimica;
—
l'esame di potenziali sinergie tra l'OPCW e altre organizzazioni internazionali competenti per quanto riguarda il sostegno all'attuazione e lo sviluppo di capacità;
vii)
attuazione delle disposizioni della CWC in materia di consultazioni, cooperazione e accertamento dei fatti, in particolare il meccanismo delle ispezioni su sfida, che rimane un mezzo valido e utilizzabile del sistema di verifica dell'OPCW, ponendo l'accento sul diritto degli Stati parte di chiedere un'ispezione su sfida senza previa consultazione e incentivando il ricorso al meccanismo ove ciò sia necessario per chiarire e risolvere questioni relative all'eventuale mancato rispetto della CWC; a tale proposito, sottolineando l'importanza che il segretariato tecnico mantenga e sviluppi ulteriormente le capacità tecniche, le conoscenze specialistiche e la necessaria preparazione per condurre ispezioni su sfida, nonché l'obbligo degli Stati parte a essere costantemente pronti e in grado di ricevere ispezioni su sfida;
viii)
costante e vigoroso sostegno alle attività dell'OPCW connesse all'assistenza e alla protezione, soprattutto per quanto riguarda la conservazione delle capacità e conoscenze specialistiche dell'OPCW e la promozione della capacità del segretariato tecnico e degli Stati parte di prevenire, rispondere a e attenuare gli usi impropri di sostanze chimiche tossiche o gli attacchi che ne fanno uso, in particolare:
—
incoraggiando tutti gli Stati parte a presentare adeguate e tempestive dichiarazioni a norma dell'articolo X come prescritto dalla CWC e incoraggiando gli Stati parte a moltiplicare le offerte di assistenza;
—
sottolineando l'importanza che il segretariato tecnico mantenga le sue capacità e le sue conoscenze specialistiche, conservando al tempo stesso e sviluppando ulteriormente la necessaria preparazione per condurre indagini sull'uso presunto;
—
sottolineando l'importanza di assicurare un costante sostegno dell'OPCW ai programmi nazionali finalizzati alla protezione e di accrescere la capacità di intermediazione dell'OPCW per le offerte di conoscenze specialistiche e assistenza;
—
incoraggiando l'OPCW ad aiutare gli Stati a sviluppare la capacità di prevenire gli attacchi terroristici che fanno uso di armi chimiche e ad attenuarne gli effetti, anche tramite consulenze sull'aumento della sicurezza chimica;
—
sottolineando l'importanza di una più intensa cooperazione con le organizzazioni regionali e subregionali, anche attraverso la partecipazione a iniziative internazionali intese a istituire centri di eccellenza regionali di assistenza e protezione, e prendendo in esame la possibilità di combinare ciò con quanto previsto dagli articoli VII e XI, conformemente alla decisione concernente l'articolo XI adottata dalla sedicesima sessione della conferenza degli Stati parte;
—
valutando modi per rendere l'OPCW più capace di gestire situazioni di conflitto e post-conflitto in cui è fatto uso di armi chimiche;
—
chiedendo al segretariato tecnico di intensificare la cooperazione con altre organizzazioni internazionali competenti per quanto concerne la risposta di emergenza all'uso o alla minaccia di uso di armi chimiche, anche in situazioni di conflitto e post-conflitto, con particolare riguardo alla cooperazione con le Nazioni Unite nelle indagini sull'uso eventuale di armi chimiche;
ix)
promozione della cooperazione internazionale conformemente alla CWC:
—
accogliendo favorevolmente proposte concrete e pratiche che tengano conto delle iniziative in atto, come esemplificato dalle azioni comuni e dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea, in particolare proposte relative ad aspetti quali la sicurezza chimica e la gestione delle sostanze chimiche, conformemente alla decisione concernente l'articolo XI adottata dalla sedicesima sessione della conferenza degli Stati parte;
—
incoraggiando il segretariato tecnico ad aiutare gli Stati parte a far fronte ai rispettivi obblighi nazionali grazie a un'assistenza tecnica mirata e sostenibile, in modo da agevolare una più ampia cooperazione internazionale nel settore chimico;
—
incoraggiando il segretariato tecnico a operare in collaborazione con altre organizzazioni e a valutare i suoi programmi per garantire che essi abbiamo l'impatto desiderato e che le risorse siano ottimizzate;
x)
potenziamento del contributo dell'OPCW agli sforzi globali antiterrorismo:
—
proseguendo e intensificando i lavori nell'ambito del gruppo di lavoro aperto sul terrorismo dell'OPCW;
—
ponendo l'accento sul rispetto degli obblighi previsti dalla risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle altre pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, in particolare per invitare alla cooperazione pratica tra l'OPCW e le organizzazioni competenti al fine di eliminare il rischio che le armi chimiche siano acquistate o utilizzate a scopi terroristici, compreso il possibile accesso di terroristi a materiali, attrezzature e conoscenze che potrebbero essere utilizzati per la messa a punto e la produzione di armi chimiche;
—
sottolineando la necessità di operare per un rafforzamento della sicurezza chimica a livello globale e per il controllo nazionale dei trasferimenti internazionali, anche fornendo assistenza agli Stati parte nell'attuazione di misure pratiche e mirate che, al tempo stesso, potrebbero contribuire ad accrescere la cooperazione per quanto concerne gli usi pacifici della chimica e l'assistenza e la protezione.
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